OBBLIGHI PER CHI ACQUISTA E FA' INSTALLARE UN CLIMATIZZATORE
La certificazione FGAS da parte del personale che opera sulle apparecchiature fisse di condizionamento dell’aria, di refrigerazione e di pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra è obbligatoria. Questo dal momento in cui in Italia il DPR n. 43 del 27/01/2012 ha reso necessario applicare il Regolamento Europeo n. 842/2006 sui gas fluorurati a effetto serra. Dal primo gennaio 2015 possono operare quindi su queste tipologie di impianti solo le imprese certificate FGAS.
Lo stesso vale anche per la vendita e l’acquisto dei gas fluorurati, che possono essere effettuate solo da imprese in possesso della certificazione FGAS o che si avvalgono di personale certificato. Quindi ogni fornitore deve tenere un registro per tracciare acquisti e acquirenti. Senza la certificazione in oggetto, inoltre, nessun tecnico può installare un condizionatore nuovo.
I rischi per la mancata certificazione FGAS
Come abbiamo visto quindi il tecnico che effettua una qualsiasi delle operazioni descritte inerenti ai gas fluorurati e all’installazione di impianti di condizionamento dell’aria e refrigerazione deve obbligatoriamente avere la certificazione FGAS. Qualora un cliente accettasse il lavoro da parte di un installatore non certificato, il rischio in cui incorre è di pesanti sanzioni amministrative e pecuniarie, come specifica il DL n.26 del 05/03/2013. Ovviamente anche l’installatore abusivo rischia lo stesso.
Elenco delle sanzioni per mancata certificazione FGAS sui climatizzatori
Per quanto riguarda le sanzioni previste, vediamole nel dettaglio:
la persona che non controlla quanto previsto dall’articolo 3 paragrafi 2,3,4 del regolamento in conformità a quanto disposto dai regolamenti europei n. 1497/2007 e n. 1516/2007 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 € a 100.000 €;
se nel controllo invece la persona si avvale di personale che non è in possesso di certificazione FGAS come indicato all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € a 100.000 €;
se la persona, nell’attività di riparazione delle perdite di cui all'articolo 8 del regolamento n. 1516/2007 e all'articolo 5 del regolamento n. 1497/2007, non si avvale di personale con certificato FGAS di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € a 100.000 €;
se la persona non tiene il registro dell'apparecchiatura di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1516/2007 o il registro del sistema di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1497/2007 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 € a 100.000 €;
se la persona tiene i registri in modo incompleto, inesatto o non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, e di cui all'articolo 2 del regolamento. 1497/2007 e all'articolo 2 del regolamento n.1516/2007 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 € a 100.000 €, lo stesso se l'operatore non rispetta il formato di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43;
se l’operatore non mette a disposizione dell'autorità competente, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, o della Commissione europea i registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 € a 5.000 €.